RISORSE DA RINEGOZIAZIONE MUTUI

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2026:L’art.1 comma 679 della Legge di bilancio 2026 estende al 2028 la facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito.

 

L’art.1 comma 678 della Legge di bilancio 2026 proroga al 2026 le misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell’organo esecutivo (anche nei casi di accordo con le banche con riferimento ai prestiti bancari).

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2025: Facoltà per gli enti terriotirali di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente, per gli anni dal 2015 al ((2027)), (art. 7 comma 2 del D.l. 78/2015)

L’art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato “Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali” dispone che all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».

L’art. 17-ter del D.l. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti .


 

 


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